Il Fondo di solidarietà per i mutui stipulati per l’acquisto della prima casa è operativo dal 2 settembre.
I titolari di un contratto di mutuo finalizzato all’acquisto di abitazione principale possono ottenere la sospensione del pagamento delle rate
Requisiti per la sospensione
- proprietario dell’immobile per il quale è stato contratto il mutuo
- l’importo massimo di 250mila euro
- ammortamento da almeno un anno
- appartamento non “di lusso”
- Isee non superiore a 30mila euro.
Motivi della sospensione (verificati dopo la stipula del contratto di mutuo)
- perdita del posto di lavoro o termine del contratto, senza un nuovo impiego da almeno tre mesi
- morte o sopraggiunta non autosufficienza di un componente del nucleo familiare percettore di almeno il 30% del reddito complessivo del nucleo familiare
- pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per almeno 5mila euro annui
- pagamento di spese per manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell’immobile, per opere necessarie e indifferibili, di ammontare non inferiore a 5mila euro
- aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25% (in caso di rate semestrali) ovvero di almeno il 20% (rate mensili).
La richiesta va presentata alla banca che ha concesso la somma, con un modello disponibile sul sito del dipartimento del Tesoro, allegando l’attestazione dell’Isee e la dimostrazione delle ragioni del mancato pagamento della rata.
Entro un mese, l’aspirante beneficiario viene messo a conoscenza dell’esito della domanda.
(qui leggi il testo integrale del decreto 132 del 2010)