Dopo il terremoto in Emilia-Romagna Domande e risposte sulle ordinanze per la casa
Ordinanze nn. 29, 51 e 86 e smi, testi coordinati allegati alle ordinanze nn. 12, 13 e 14
(dal sito http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto, letto il 19 marzo 2013)
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Compravendita di immobile sfitto. Diritto al contributo
Quale percentuale di contributo verrebbe concessa nel caso di un edificio inagibile, sfitto alla data del sisma, che venisse venduto da padre a figlio?Il figlio accederebbe ad un contributo pari al 50% del costo ammissibile. La determinazione del contributo, infatti, si basa sui requisiti posseduti alla data del sisma (Ordinanze n. 29/2012, art. 3, commi 4-ter e 4-quarter, testo coordinato allegato all’ordinanza n. 12/2013; n. 51/2012, art. 3, commi 4 e 5, testo coordinato allegato all’ordinanza n. 13/2013; n. 86/2012, art. 3, commi 7 e 8, testo coordinato allegato all’ordinanza n. 14/2013).
Obblighi a carico dei beneficiari del contributo (Art. 6)
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Cambio di destinazione d’uso
In seguito all’esecuzione di interventi di riparazione è possibile un cambio di destinazione d’uso dell’immobile?
Come indicato dalle ordinanze, per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali (Ordinanze n. 29/2012, art. 6, comma 1, testo coordinato allegato all’ordinanza n. 12/2013; n. 51/2012, art. 6, comma 1, testo coordinato allegato all’ordinanza n. 13/2013; 86/2012, art. 6, comma 1, testo coordinato allegato all’ordinanza n. 14/2013).

Abitazioni non principali. Obblighi a carico del proprietario
Nel caso di contributi per l’abitazione secondaria, sussistono particolari obblighi a carico del proprietario?

I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo sono tenuti, entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, ad adottare una delle seguenti opzioni:
ad affittarle per almeno quattro anni al canone concordato (di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998) con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici;
a cederle in comodato per almeno quattro anni ai sensi del Protocollo d’Intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012, con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici; ad adibirle a propria abitazione principale purché non abbiano beneficiato di contributo per abitazione principale per altra unità abitativa, in tal caso l’obbligo dell’affitto per quattro anni a canone concordato si applica ad uno dei due immobili.

(Ordd. 29/2012, art. 6, comma 4, testo coordinato allegato all’ordinanza n. 12/2013; n. 51/2012, art. 6, comma 4, testo coordinato allegato all’ordinanza n. 13/2013; 86/2012, art. 6, comma 4, testo coordinato allegato all’ordinanza n. 14/2013).

Decesso del proprietario e diritto al contributo
In caso di morte del proprietario, il diritto al contributo è legato all’immobile e quindi può passare all’erede?
Qualora il proprietario dell’unità immobiliare danneggiata alla data del sisma sia deceduto successivamente, il diritto a richiedere il contributo viene trasferito agli eredi con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalle ordinanze. (Ordd. 29/2012, art. 6, comma 2-bis, testo coordinato allegato all’ordinanza n. 12/2013; n. 51/2012, art. 6, comma 2-bis, testo coordinato allegato all’ordinanza n. 13/2013; 86/2012, art. 6, comma 2-bis, testo coordinato allegato all’ordinanza n. 14/2013)
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Compravendita dell’immobile. Diritto al contributo
In caso di vendita dell’immobile, il diritto al contributo viene trasferito al nuovo proprietario?
Tra gli obblighi a carico dei beneficiari del contributo, le ordinanze nn. 29, 51 e 86 e successive modifiche, specificano che: “Il proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado, o dall’affittuario o dal comodatario residente alla data del sisma prima della data di ultimazione degli interventi di riparazione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente ordinanza, ovvero prima di due anni dalla stessa ultimazione nel caso di unità immobiliare affittata, è dichiarato decaduto ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali”. (Ordinanze n. 29/2012, art. 6, comma 2, testo coordinato allegato all’ordinanza n. 12/2013; n. 51/2012, art. 6, comma 2, testo coordinato allegato all’ordinanza n. 13/2013; 86/2012, art. 6, comma 2, testo coordinato allegato all’ordinanza n. 14/2013)

Pertanto, prima della presentazione della RCR (richiesta di contributo per la ricostruzione), o prima della fine dei lavori, il proprietario può vendere solo a parenti e affini fino al 4° grado o all’affittuario o al comodatario. In questi casi, il nuovo proprietario può presentare la RCR alle medesime condizioni e con gli stessi diritti del precedente proprietario. Se il proprietario ha già fatto la RCR, il nuovo proprietario subentra nella richiesta.
Nel caso in cui l’immobile, alla data del sisma, fosse oggetto di contratto di locazione, resta l’obbligo per il nuovo proprietario di subentrare nel contratto di locazione originario con le medesime condizioni per i successivi due anni dall’ultimazione dei lavori.
Un immobile adibito ad abitazione principale dell’affittuario/comodatario può essere venduto a soggetti diversi da parenti, affini, affittuario e comodatario, solamente dopo due anni dalla fine dei lavori.
Un immobile adibito ad abitazione principale del proprietario dopo la fine lavori può essere venduto senza limitazioni.
Il proprietario di un immobile non affittato al momento del sisma deve affittare entro 6 mesi dalla fine dei lavori per almeno 4 anni a canone concordato con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione o a cederle in comodato ai sensi del Protocollo d’intesa MEF del 4 ottobre 2012, e può vendere a soggetti diversi da parenti, affini, affittuario e comodatario, solamente dopo 4 anni, decorso il periodo di locazione a canone concordato. Oppure, se vuole vendere ad altri subito dopo aver stipulato il contratto di locazione dovuto (per 4 anni a canone concordato) deve trasferire l’obbligo dell’affitto inserendolo come clausola nell’atto di vendita.
Invece, il proprietario di un immobile destinato ad attività produttiva deve affittare o utilizzare lo stesso per almeno due anni dall’ultimazione dei lavori, mentre il proprietario di un immobile con preliminare di vendita registrato prima della data del sisma può vendere e la domanda di contributo la fa l’acquirente.

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