La Cassazione penale (sentenza 18527 undici maggio 2011) ha ritenuto che il sequestro penale dell’immobile conferito in fondo patrimoniale debba essere preceduto da verifica della regolarità, non solo formale, dell’atto di costituzione del fondo.
In mancanza di una sentenza che abbia accertato la inefficacia del fondo, il Giudice penale non può presumere l’effettiva disponibilità dell’immobile in capo al coniuge colpito da sequestro preventivo
Nel caso esaminato, il sequestro riguardava un immobile in comunione tra il contribuente e la moglie (estranea ai fatti illeciti) ed era motivato sul presupposto che l’immobile fosse, in realtà, nella disponibilità del contribuente indagato.
La legge consente il sequestro di beni cointestati con terzi estranei, in previsione della futura confisca, quando si dimostri che i beni stessi siano nella disponibilità dell’indagato. La “confisca per equivalente” è regolata dall’articolo 322ter cpp e prevede la possibilità di eseguire la confisca su beni di valore corrispondente nella disponibilità del reo.