La rivalutazione di terreni e partecipazioni non impedisce che la vendita sia fatta a un prezzo inferiore al valore della perizia. L’Agenzia delle Entrate ha dedicato a questi casi la circolare n.1/E del 15 febbraio
Per la cessione di terreni, le imposte di registro, ipotecarie e catastali devono essere calcolare sempre sul valore di perizia. Secondo l’Agenzia, in questo caso il cedente deve indicare nell’atto di cessione il risultato della stima, anche se maggiore del prezzo realizzato.
Se il cedente vuole riferirsi solo al prezzo effettivo di vendita, la rivalutazione non avrà effeto e la plusvalenza sarà calcolata secondo le regole ordinarie.
Il contribuente ha sempre la possibilità di effettuare una nuova rideterminazione del valore immobiliare all’1 gennaio 2013.
In questo caso, la perizia giurata di stima deve essere redatta entro il 30 giugno, o comunque entro la data del rogito di cessione se antecedente. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere fatto entro il primo luglio.
Se però l’imposta versata per la precedente rivalutazione era maggiore, nulla è dovuto (l’eventuale imposta pagata in più non può essere chiesta a rimborso).
Se il cedente vuole riferirsi solo al prezzo effettivo di vendita, la rivalutazione non avrà effeto e la plusvalenza sarà calcolata secondo le regole ordinarie.
Il contribuente ha sempre la possibilità di effettuare una nuova rideterminazione del valore immobiliare all’1 gennaio 2013.
In questo caso, la perizia giurata di stima deve essere redatta entro il 30 giugno, o comunque entro la data del rogito di cessione se antecedente. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere fatto entro il primo luglio.
Se però l’imposta versata per la precedente rivalutazione era maggiore, nulla è dovuto (l’eventuale imposta pagata in più non può essere chiesta a rimborso).
I dati relativi alla rideterminazione devono essere indicati nel quadro RM di Unico (ovvero nel quadro RT nel caso di rivalutazione di partecipazioni). In caso di omessa indicazione, l’irregolarità è considerata violazione formale, punibile con una sanzione da 258 a 2.065 euro.