Secondo un articolo di Giorgio Gavelli, apparso su Il Sole 24 ore di lunedí 8 novembre 2010, la nuova ritenuta del 10% introdotta dall’articolo 25 del Dl 78/2010, si applicherebbe anche al pagamento del box pertinenziale venduto da impresa di costruzione, quando l’acquirente intenda fruire della detrazione Irpef del 36 per cento.
La conclusione dell’articolista è basata sul coordinamento della disciplina della nuova ritenuta con i chiarimenti diffusi in passato sul bonus del 36%.
Per i pagamenti effettuati con bonifico a decorrere dal 1° luglio scorso e finalizzati all’ottenimento delle detrazioni del 36% e del 55% la banca del beneficiario (o Poste italiane) è tenuta a effettuare la ritenuta del 10% prevista dall’articolo 25 della manovra estiva: di conseguenza, l’impresa di costruzioni si vedrà accreditare l’importo al netto della ritenuta.
L’articolo sottolinea che in questa procedura esistono alcuni aspetti, legati alla particolarità della fattispecie, che porterebbero ad altra soluzione.
In primo luogo, il pagamento è riconducibile a un rogito notarile o ad un preliminare registrato (circolare 55/E/2001 e risoluzione 38/E/2008), per cui appare relativamente improbabile la mancata fatturazione.
In secondo luogo, contrariamente al solito, l’importo per cui il contribuente beneficia del 36% non è dato dal pagamento, ma dall’ammontare (inferiore) delle spese di costruzione del box, sempre che le stesse risultino comprovate da specifica attestazione rilasciata dal venditore (circolare 57/E/1998).
Il sacrificio finanziario a carico del venditore, pertanto, è commisurato a un importo molto maggiore di quello su cui si calcola l’agevolazione fruita dall’acquirente.
Si pensi al caso di un box venduto per 10mila euro più Iva al 4%, per un corrispettivo di 10.400 euro. A fronte di un costo di costruzione attestato di 6.500 euro, l’acquirente avrà una detrazione di 2.340 euro, mentre il venditore subirà una ritenuta di 867 euro.
Concordiamo con le conclusioni dell’articolo: queste peculiarità avrebbero potuto giustificare l’esclusione di questi pagamenti dalla ritenuta, ma in mancanza di una esplicita disposizione la ritenuta va applicata.
Lo studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.