La costituzione fraudolenta di un fondo patrimoniale costituisce reato, ai sensi dell’articolo 11 d.lgs.74/2000:
“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”
Lo ha ribadito la Cassazione Penale, con la sentenza 15 giugno 2011, n. 23986. Nel caso esaminato, il contribuente subiva il sequestro preventivo di beni costituiti in fondo, che era stato costituito subito dopo una verifica fiscale e senza giustificazioni diverse dal fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario.
Quel comportamento, evidentemente fraudolento, è stato considerato sufficiente per vanificare l’esito della esecuzione tributaria coattiva; anche se non rende impossibile il pagamento del debito tributario, ha la potenzialità di raggiungere tale fine.