La Cassazione perdona il contribuente che non abbia ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui ha acquistato l’immobile, entro il termine di diciotto mesi previsto dalla legge (ordinanza 11 gennaio 2011, n. 3507, sez. V civile).
Secono l’ordinanza, il termine non è da considerarsi perentorio ed il mancato ottenimento della residenza va necessariamente valutato dal giudice in relazione alle circostanze concrete.