Il decreto legge 70 del 31 maggio 2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica”) introduce l’obbligo di preventiva regolarizzazione delle planimetrie catastali e di allineamento degli intestatari (qui il testo dell’articolo)
In particolare, a decorrere dal primo luglio 2010, questa nuova disposizione modifica gli atti notarili, a titolo oneroso o gratuito, che portino trasferimento, costituzione e scioglimento di comunione di diritti reali (proprietà, uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie, ipoteca, servitù) su fabbricati già esistenti (quelli che devono essere dichiarati in catasto).
Per stipulare l’atto notarile, il proprietario dovrà dichiarare che la planimetria esistente in catasto corrisponde allo stato di fatto esistente.
Non sono consentiti accordi tra le parti che rinviino l’aggiornamento ad un momento successivo all’atto notarile.
Per accertarsi preventivamente della corrispondenza delle planimetrie, lo studio seguirà questa procedura:
- ottenere dal venditore le planimetrie estratte dal catasto, con almeno cinque giorni di anticipo
- invitare le parti degli atti a visionare le planimetrie preventivamente
- (eventualmente) inviare copia delle planimetrie alle parti
- illustrare alle parti il significato delle planimetrie
- far sottoscrivere per accettazione le planimetrie visionate
- (eventualmente) chiarire che serve una planimetria aggiornata
- (eventualmente) indicare un tecnico che possa fare il lavoro di sistemazione.
Possono verificarsi casi di planimetrie non conformi che evidenziano irregolarità edilizie. In queste eventualità, occorre che le parti esaminino preliminarmente la pratica con il notaio, al fine di verificare se occorra una pratica comunale per regolarizzare il fabbricato.
La stessa regola prevede che il notaio debba verificare l’”allineamento” degli intestatari: si richiede, cioè, che i nomi riportati in catasto corrispondano agli effettivi proprietari.
Per l’allineamento degli intestatari, lo studio seguirà questa procedura:
- eseguire le visure per immobile con almeno cinque giorni di anticipo
- verificare che l’allineamento sia corretto
- (eventualmente) indicare al venditore il mancato allineamento
- (eventualmente) dare disponibilità all’allineamento indicando costi e tempi.