Negli emendamenti al decreto sviluppo bis è anche contemplata una interessante novità in materia di edilizia convenzionata.
I proprietari di abitazioni che rientrino in convenzioni con limiti al prezzo massimo di cessione ed al canone massimo di locazione possono rimuovere questi vincoli pagando un “riscatto”, stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Sono interessate le convenzioni che fanno riferimento all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie; rientrano anche le convenzioni di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Questa nuova regola richiede che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento.
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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, all’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 49, sono aggiunti i seguenti:
«49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione degli stessi, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48.
La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 49-ter.
Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.