La legge sul “condono edilizio” n. 47/1985 obbliga il venditore a dichiarare negli atti di vendita di edifici quale permesso o sanatoria abbia consnetito di costruire il fabbricato.
La Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il trasferimento fatto dal venditore in base a dichiarazioni non veritiere. Sino a pochi mesi fa, le sentenze avevano interpretato la legge ritenendo che si trattasse di una nullità “formale” e che l’atto rimanesse valido anche in caso di falsa dichiarazione urbanistica dell’alienante.
Le sentenze n. 28194/2013, n. 23591/2013 e n. 25811 del 5 dicembre 2014 hanno ritenuto invece che lo scopo della legge è quello di bloccare la vendita di fabbricati che non siano in regola con i permessi comunali. Secondo questo nuovo orientamento, la legge fisserebbe un confine di nullità “sostanziale” degli atti di trasferimento di immobili quando non si sia in regola con la normativa urbanistica.
Anche il “compromesso”, ossia il preliminare di vendita sarebbe perciò nullo per contrarietà a legge se mancano i prescritti permessi.
Chi vuole comprare casa deve perciò curarsi che le dichiarazionni del venditore siano correttamente documentate ed eventualmente decidere di procurarsi un parere professionale, mediante una perizia tecnica di ingegnere, architetto o geometra.