Terremoto, le Linee Guida Protezione civile-Reluis. I paletti per l’agibilità provvisoria
di Fabiana Calsolaro, Il Sole 24 ore 21 giugno 2012

Rapida messa in sicurezza e, successivamente, entro il 7 dicembre 2012, verifiche di sicurezza più approfondite ed eventuali interventi al fine di ottenere la soglia della sicurezza del 60% rispetto ad un edificio di nuova costruzione secondo parametri antisismici, come stabilito dal decreto n,74/6 giugno 2012.
Sono due fasi successive, e non alternative, da eseguire sui capannoni industriali siti nei territorio dell’Emilia, danneggiati dalle scosse sismiche del 20 e 29 maggio, come chiarisce la bozza di linee guida per la messa in sicurezza dei capannoni industriali presentate ieri a Bologna, redatte da Protezione civile, Cni, Assobeton e Reluis (si veda qui in fondo l’intervista a Gaetano Manfredi, ordinario di tecnica delle costruzioni alla federico II di Napoli e presidente di Reluis).
Tuttavia le Linee guida stabiliscono che la fase “abbreviata”, quella che il base al Dl 74 viene affidata dai titolari dei capannoni ai tecnici abilitati, e che deve verificare che l’edificio non abbia le carenze struttutrali specifriciate dallo stesso Dl (collegamenti travi-pilastro, etc…) e in caso abbia tali carenze deve prevedere interventi rapidi di ripristino edilizio autocertificati al Comune, «è possibile – si legge al punto 3.2 delle Linee di indirizzo – solo quando il danno sui principali elementi strutturali sia assente o di modestissima entità».
In sostanza, dunque, la procedura di verifica rapida di agibilità non deve necessariamente raggiungere il 60% di antisisimicità, ma si può fare solo su capannoni con danni di modestissima entità.

Il documento elenca la tipologia di danni riscontrati sui capannoni industriali, riassumibili in:
perdita di appoggio e danni a connessioni tra elementi strutturali orizzontali (tegoli di copertura e travi) e elementi di supporto (travi e pilastri, rispettivamente), causa più frequente di danneggiamento; collasso di elementi di tamponatura (pannelli orizzontali, verticali e in laterizio); danni ai pilastri, fondamentalmente per perdita della verticalità a causa di una rotazione dell’elemento di fondazione; danni a scaffalature.

Il capitolo 3 delle linee guida definisce i principi e criteri di intervento per la messa in sicurezza dei capannoni, ed è quello che ha scatenato reazioni polemiche da parte di costruttori e industriali che ritengono le norme troppo rigide ai fini della rapida ripresa delle attività produttive, sia per le tempistica troppo stretta che per la soglia di sicurezza sismica da raggiungere, ritenuta troppo alta per capannoni non costruiti, per la maggior parte, secondo normativa antisismica.

Per quanto riguarda la ‘rapida messa in sicurezza’, il documento precisa che questa è possibile solo quando «il danno sui principali elementi strutturali sia assente o di modestissima entità». Essa consiste nel risolvere carenze quali la mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi, la presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali, la presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, danneggiare la struttura principale .

La fase successiva è quella del miglioramento sismico al fine dell’ottenimento del livello di sicurezza sismica del 60% dei parametri di antisismicità previsti per un nuovo edificio (art.3 Dl 74). Entro sei mesi, dall’entrata in vigore del Dl 74 (7 dicembre 2012), infatti, si dovrà comunque procedere a verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti, e gli interventi per il raggiungimento della soglia del 60% dovranno essere eseguiti entro i 18 mesi successivi (inizio giugno 2014).
Gli interventi necessari sono: la creazione di vincoli efficaci tra i diversi componenti; per quanto riguarda i collegamenti tra travi e pilastri e tra travi ed elementi di copertura, al fine di non modificare lo schema statico originario, i semplici appoggi devono essere trasformati in cerniere; sui collegamenti tra i pannelli di tamponatura e le strutture è opportuno utilizzare sistemi di connessione deformabili nel piano ed evitare l’inserimento di connessioni rigide. Infine, deve essere garantita la stabilità delle scaffalature interne con opportuni sistemi di controvento sia in elevazione che in pianta, ma evitando di vincolarle alle strutture dell’edificio.

INTERVISTA A GAETANO MANFREDI (presidente Reluis)

Per quanto riguarda la ‘rapida messa in sicurezza’, il documento precisa che questa è possibile solo quando «il danno sui principali elementi strutturali sia assente o di modestissima entità», cioè quando? Qual è la soglia entro la quale si può parlare di danni modesti? Ci risponde il prof. Gaetano Manfredi.
Significa essenzialmente che non devono esserci danni significativi alle parti strutturali, quindi ci si riferisce a capannoni che hanno superato in maniera sufficiente la prova terremoto. Per fare un esempio, se un pilastro o una trave, che sono elementi portanti della struttura, sono fortemente danneggiati, la rapida messa in sicurezza non è possibile. La definizione di danni modesti o meno rientra nella valutazione dell’ingegnere, cioè sta al giudizio di un tecnico esperto, competente a fare tale valutazione, come previsto da normativa tecnica.
E quando non è possibile la rapida messa in sicurezza come si procede?
Si va direttamente alla seconda fase, comunque obbligatoria anche dopo la rapida messa in sicurezza, cioè alla valutazione del comportamento globale della struttura.
In sostanza, in assenza di danni o in presenza di danni modesti a strutture portanti si verifica solo la vulnerabilità dell’edificio al fine di definire interventi rapidi per garantire subito la certificazione di agibilità provvisoria, senza la valutazione globale della struttura, poi entro 6 mesi si procede alla verifica globale e eventuale miglioramento sismico per il raggiungimento del 60% della sicurezza. Se, invece, ci sono danni significativi alle strutture portanti si va subito alla valutazione globale della struttura, come da normativa sismica nazionale.
E sulle reazioni di costruttori e industriali che ritengono i tempi per eseguire il miglioramento troppo stretti e i criteri troppo rigidi?
Ritengo che la sicurezza sia un bene primario, da coniugare sicuramente con tempi rapidi, ma con competenze tecniche adeguate 18 mesi sono assolutamente sufficienti per eseguire gli interventi necessari per il raggiungimento del 60%.
Che significa che il documento è una bozza?
Si tratta di bozza perché volevamo, nell’immediato, mettere a disposizione dei tecnici risposte alle esigenze di rapidità, poi prevediamo un arricchimento del documento anche da suggerimenti di tecnici, aziende. Non è escluso che i criteri siano modificabili.
Ma queste Linee di indirizzo non sono cogenti….
Modificare la normativa del decreto legge inserendo alcuni dei criteri previsti nelle linee guida è una decisione politica che spetta agli organi istituzionali, noi abbiamo messo a disposizione competenze tecniche tra le migliori in Italia.

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