La manovra economica d’estate 2011 (d.l. 98/2011) è stata convertita in legge 15 luglio 2011, n. 111 (Gazzetta ufficiale n. 164 del 16-7-2011). Tra le molte misure fiscali, spicca il taglio delle attuali agevolazioni: sono ridotte in modo lineare detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.
Un corposo allegato al DL 98/2011 individua le agevolazioni che saranno ridotte del 5% nel 2013 e del 20% nel 2014: si prevede un maggior introito per l’erario di 4 e 20 miliardi di euro.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze dovrà emanare le regole applicative del taglio per ciascun singolo settore; in alternativa, è prevista la possibilità che siano adottati provvedimenti che assicurino il riordino della spesa in materia sociale, nonché l’eliminazione o la riduzione dei regimi di favore previsti, per un ammontare non inferiore ai suddetti effetti di risparmio (ossia 4 miliardi nel 2013, 20 miliardi nel 2014).
Tra le agevolazioni elencate nell’allegato si trovano quelle per le persone fisiche, per gli enti non commerciali, per le imposte dirette per le imprese, per l’IVA, l’imposta di registo, ipotecaria e catastale (comprese le agevolazioni “prima casa”).
Il taglio riguarderà anche la deduzione della rendita catastale dell’abitazione principale (art. 10 comma 3-bis del TUIR), le detrazioni del 36 e 55%, la detrazione per i familiari a carico (art. 12 del TUIR), la detrazione del 19% per le spese mediche (art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR) e per gli interessi passivi dei mutui immobiliari, la detrazione per le spese relative agli asili nido e all’istruzione, le detrazioni delle erogazioni liberali previste dagli artt. 10 e 15 del TUIR.
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Testo dell’articolo 40, comma 1 ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come risulta dalla conversione in legge 15 luglio 2011 n. 111.
1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l’anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2014.
Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.