Sono imponibili ad Iva le fatture di acconto emesse dalla società costruttrice dopo il 4 luglio 2006 e prima della decorrenza del quarto anno dall’ultimazione della costruzione; così risponde l’Agenzia delle Entrate ad un interpello (prot. n. 954-76345/20) sulla disciplina introdotta dal DI n. 223/2006.
Il fatto che il rogito (e il pagamento del saldo) avvengano oltre il quarto anno non comporta che l’operazione sia esente (ai sensi dell’articolo 10, n. 8-bis, Dpr n. 633/72) con conseguente necessità di emettere note di accredito per gli acconti percepiti.
Quando esiste un preliminare con data certa anteriore al quarto anno successivo alla fine lavori, l’operazione è già acquisita come imponibile Iva, essendosi già verificato il momento di effettuazione dell’operazione limitatamente al’acconto fatturato.
Non rileva che il contratto preliminare prevedesse la stipula del definitivo entro il quarto anno dall’ultimazione del fabbricato, oppure che tale evento fosse stato previsto (sin dall’origine) come successivo a tale termine.
Alla fatturazione anticipata deve corrispondere l’incasso delle somme; in mancanza, l’operazione rivelerebbe un comportamento elusivo del termine quadriennale, con ricaduta nel regime di esenzione (circolare n. 67/E/2007).