La conversione in legge del “decreto di ferragosto” ha modificato le regole in materia di detraibilità delle spese per ristrutturazioni edilizie e per acquisto di autorimesse da costruttore.
Sino ad oggi, il compratore dell’unita’ immobiliare riceveva “in dote” le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. Chi aveva sostenuto le spese, in questi casi, ha “regalato” una detrazione che comunque non poteva più impiegare.
La novità (articolo 12 ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011 , n. 148) lascia ora alle parti del contratto di compravendita la libertà di decidere il destino delle detrazioni non utilizzate.
Il venditore potrà perciò trattenere per sè il risparmio, ovvero trasferirlo all’acquirente, considerandolo come un “accessorio” dell’immobile che ne aumenterà il valore.
E’ bene che l’argomento sia accuratamente esaminato prima di firmare un impegno di compravendita, per evitare equivoci. Il contratto deve regolare il destino delle detrazioni.
Non cambiano le regole in caso di donazione. Resta fermo anche il principio in caso di eredità: il beneficio fiscale si trasmette per intero al solo erede che continui ad utilizzare direttamente il bene.
Lo studio è a disposizione per ogni utile approfondimento sulle detrazioni fiscali in materia di immobili.