dal sito http://www.diamoglifuturo.it/fondo-casa

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù è istituito, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro, un Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte di giovani precari.
Il Fondo ha l’obiettivo di offrire le garanzie necessarie per consentire di ottenere un mutuo per l’acquisto della prima casa alle giovani coppie o ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, titolari di contratti di lavoro atipici o a tempo determinato.
Le giovani coppie o i nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, per accedere ai finanziamenti devono compilare il modello di domanda, allegare la documentazione richiesta e recarsi presso le filiali dei soggetti finanziatori aderenti all’iniziativa.

CHI PUO’ CHIEDERE IL FINANZIAMENTO

Il finanziamento può essere richiesto dalle giovani coppie coniugate, con o senza figli o dai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori.
I beneficiari del finanziamento devono avere un’ età inferiore a 35 anni e un reddito ISEE complessivo non superiore a 35 mila euro.
L’età inferiore a 35 anni è un requisito che deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare.
Non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
I componenti del nucleo familiare non devono risultare proprietari di altri immobili ad uso abitativo.
L’esatta interpretazione dei requisiti soggettivi per accedere al Fondo è stata fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù nella recente lettera circolare del 5/4/2011.

CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE DA COMPRARE

L’immobile per il quale si chiede il finanziamento agevolato deve essere adibito ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
La superfice dell’immobile non deve superare i 90 metri quadri.
Per il calcolo delle superfici si deve intendere la Superficie Utile Abitativa definita ai sensi dell’art.3 del D.M. lavori pubblici 10/5/77 n.801 intesa come superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi.
Nella concessione della garanzia è data priorità a quelle richieste, pervenute nella stessa giornata, nelle quali l’immobile da acquisire è situato in aree qualificate ad alta tensione abitativa dalla delibera del Cipe n 37 del 30 maggio 1985 e successivi aggiornamenti.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati per l’acquisto dell’abitazione principale.
L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 200.000 euro.
Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall’accordo tra il Dipartimento della Gioventù e l’ABI.
I mutui potranno essere sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonché ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso.
I finanziatori si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo stato.

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA DEL FONDO

La Garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% (cinquanta per cento) della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali Consap – quale gestore – ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data, e comunque per un ammontare non superiore a € 75.000,00 (settantacinquemila/00).
La Garanzia è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è efficace a decorre, in via automatica, dalla data di erogazione del mutuo.

SOGGETTI FINANZIATORI ADERENTI ALL’INIZIATIVA

Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari che hanno aderito all’iniziativa sottoscrivendo con il Dipartimento della Gioventù apposite convenzioni, il cui schema tipo è stato stabilito nel Protocollo d’intesa tra Dipartimento e Associazione Bancaria Italiana (ABI) del 18 maggio 2011.

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