Secondo la Corte di Cassazione (Sezione V, sentenza 7/7/2009, n. 15862), l’agente della riscossione può agire esecutivamente sui beni del contribuente soggetti alla costituzione di fondo patrimoniale ai sensi dell’articolo 170 del codice civile, solo quando sia accertato che il credito erariale sia riconducibile alle necessità della famiglia.
Per questo genere di crediti, quando siano sorti anteriormente alla formazione del fondo, deve essere esperita l’azione revocatoria (2901 codice civile).
Questo orientamento pare seguito anche dalle Commissioni Tributarie.
In Piemonte è stato recentemente escluso che il concessionario della riscossione possa ipotecare i beni costituiti in fondo patrimoniale: prima la Commissione provinciale di Torino e poi quella regionale hanno ritenuta evidente l’estraneità della cartella esattoriale ai bisogni della famiglia (qui un link all’articolo de Il Sole 24 ore del 5 luglio 2010).
Allo stesso modo si erano già pronunciate le Commissioni provinciali di Grosseto (sentenza n. 280/4/2009) e Mantova (sentenza n. 71 del 10 giugno 2008).