L’Agenzia delle Entrate (circolare 20e del 2011) ha chiarito che gli interessi del mutuo stipulato dai coniugi possono essere detratti integralmente dal coniuge assegnatario per omologazione della separazione consensuale, che si sia accollato le residue rate di mutuo; questa possibilità rimane intatta, anche se per la Banca il mutuo risulta ancora cointestato ad entrambi i coniugi.
Si richiede che l’accollo risulti dell’atto pubblico o dalla scrittura autenticata; le quietanze di pagamento degli interessi vanno integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario.