Avrà notato come, nella stagione dell’influenza, tante persone si vaccinano contro il virus incombente, per evitare di ammalarsi nel pieno dell’epidemia. Questo comportamento è ormai divenuto abituale: lo sanno bene i genitori di bambini in età scolare e gli anziani. Una misura di prevenzione, che consente di risparmiarsi qualche settimana di raffreddore e di costrizione a letto, se attuata tempestivamente.
Così come ci si premunisce contro l’influenza, è possibile “vaccinarsi” contro i rischi conseguenti alla responsabilità civile: è consentito mettere una parte del proprio patrimonio al riparo dall’attacco di futuri creditori, destinandolo prudentemente a far fronte ai bisogni della famiglia.
Anche se è poco conosciuto, dal 1975 esiste il “fondo patrimoniale”: uno “schermo di protezione” che la legge pone a tutela dei beni più importanti per garantire un ricovero ai propri cari, oppure il loro mantenimento, la loro scolarizzazione, la loro assistenza morale e materiale.
Una forma di “assicurazione contro i rischi imprevisti” di molti generi: per l’impresa, l’attività professionale, i compiti dirigenziali, i casi di responsabilità oggettiva. Una “polizza” che andrebbe predisposta appena acquistata la propria casa: non serve a nulla vaccinarsi, se si è già stati attaccati dal virus e la febbre è ormai alta.
Per proteggere la propria abitazione, altri beni immobili, autoveicoli o titoli di credito nominativi, è necessario che i coniugi stipulino un accordo con atto notarile. I creditori che sono consapevoli della estraneità dell’obbligo rispetto ai bisogni della famiglia non riusciranno ad espropriare quei beni, quando i coniugi possano dimostrare di averli “vaccinati” in epoca non sospetta e con preveggenza rispetto all’incerto futuro.
Prima di decidere come comportarsi, occorre considerare attentamente vantaggi e svantaggi di questa scelta:
a) le banche vedono con sfavore questa operazione; ci si deve attendere una richiesta di riduzione degli affidamenti e perciò si deve considerare l’eventualità di ricorrere ad altro finanziatore;
b) i beni assoggettati a questo vincolo devono essere amministrati congiuntamente da entrambi i coniugi, anche se restano di proprietà di chi li aveva acquistati;
c) di conseguenza, il coniuge che ha acquistato un immobile lo potrà vendere o ipotecare solo con il consenso dell’altro coniuge, finché dura il fondo patrimoniale;
d) i redditi dei beni conferiti in fondo patrimoniale sono ripartiti tra i due coniugi, anche se uno solo di loro ne fosse proprietario;
e) possono costituire il fondo patrimoniale solo persone coniugate: per i conviventi “di fatto” occorre valutare altre soluzioni;
f) il fondo patrimoniale si scioglie con la cessazione degli effetti civili del matrimonio: divorzio o morte di uno dei coniugi; anche in questi casi, peraltro, permane sino alla maggiore età dell’ultimo figlio;
g) i creditori insoddisfatti possono chiedere al Giudice di dichiarare inefficace il vincolo, quando sia stato costituito per debiti già esistenti oppure quando riescano a dimostrare la mala fede dei coniugi;
h) in presenza di figli minori, è discussa la possibilità di vendere i beni costituiti in fondo patrimoniale senza autorizzazione del Giudice Tutelare: in questo caso, piuttosto raro, si deve seguire una procedura particolare;
i) l’atto costitutivo del fondo patrimoniale è tassato con imposte fisse, indipendentemente dal valore degli immobili conferiti.
Qui può scaricare un intervento del Notaio Forte al convegno sulla “protezione del patrimonio” di Verona.
Il nostro Studio è disponibile per ogni ulteriore chiarimento e per fornire una previsione dei costi dell’atto costitutivo, in un colloquio informativo.