Coloro che decidono di acquistare abitazioni ristrutturate negli ultimi anni potrebbero ricevere una gradevole sorpresa.
Se la ristrutturazione ha beneficiato della detrazione fiscale del 36%, l’acquirente può approfittare delle annualità che fossero residuate e che il venditore purtroppo non può più utilizzare.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito da tempo che, in caso di vendita di un immobile facente parte di un complesso immobiliare oggetto di ristrutturazione, si trasferisce all’acquirente il diritto di usufruire della detrazione del 36% dall’IRPEF (prevista dall’art. 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449) per le quote non ancora maturate; questo vale anche se il vecchio proprietario non ha sfruttato l’agevolazione.
Il principio era già pacifico per quanto riguarda la detrazione delle spese sostenute dal privato proprietario dell’immobile ed è stato esteso (risoluzione 1 dicembre 2008) anche al caso della detrazione per la ristrutturazione di interi fabbricati da parte di imprese edili, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Il nostro studio notarile è a Vostra disposizione anche per approfondire questo importante aspetto, accompagnandovi nella compravendita della vostra abitazione.