Dopo un terremoto è necessario rilevare i danni e l’agibilità degli edifici.
Ci sono diversi livelli di classificazione che variano a seconda della gravità delle lesioni riportate dall’edificio e in base alla tipologia d’uso di questo.
La rilevazione della gravità delle lesioni riportate dalle costruzioni è realizzata secondo la metodologia, una scheda ed il manuale allegati all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 (art. 2).

Il “Manuale” si può scaricare all’indirizzo http://www.protezionecivile.it/docs/www.ulpiano11.com/IMPAGINATO_AEDES.pdf
La scheda si scarica al link http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/schedadanni.pdf

Gli edifici possono essere classificati in:

A Edificio agibile
L’edificio può essere utilizzato in tutte le sue parti senza pericolo per la vita dei residenti.

B Edificio temporaneamente inagibile (tutto o parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento
L’edificio è in parte inagibile, ma è sufficiente eseguire lavori di rapida esecuzione per poterlo utilizzare in tutte le sue parti, senza pericolo per i residenti.

C Edificio parzialmente inagibile
Parti limitate dell’edificio possono comportare elevato rischio per i loro occupanti.

D Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento
Il giudizio di agibilità da parte del rilevatore è incerto. Si dovrà fare un sopralluogo più approfondito, fino a quel momento l’edificio è dichiarato inagibile.

E, F Edificio inagibile
Un edificio può essere inagibile per rischio strutturale, non strutturale o geotecnico (E). Oppure è inagibile per grave rischio esterno (F), anche senza danni consistenti all’edificio.
Nel caso di esito E, la riparazione richiederà il progetto di un tecnico per il ripristino o il rinforzo della capacità portante dell’edificio. Nel caso di esito F ricadono gli edifici sui quali incombe un altro pericolante.

(dal sito http://www.protezionecivile.gov.it/)

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