Le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” sono concesse solo se l’abitazione non è “di lusso”.
Occorre prestare molta attenzione alla definizione del “lusso”, che non è legata all’eleganza od al valore dell’immobile, ma ad una serie di caratteristiche definite da un vecchio decreto ministeriale del 2 agosto 1969.
In particolare, gli articoli 5 e 6 prevedono che siano considerate “di lusso”:
5. Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.
6. Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le
soffitte, le scale e posto macchine).
La Corte di Cassazione si è occupata frequentemente di questo argomento; da ultimo, la sentenza 17439 del 17 luglio 2013 ha deciso che nel calcolo della superficie previsto dall’articolo 6 si debbano conteggiare tutti i vani interni all’abitazione, anche se privi del requisito dell’abitabilità e con esclusione delle sole “cantine, soffitte, scale”.
Per poter correttamente godere delle agevolazioni fiscali, è perciò opportuno verificare attentamente le caratteristiche dell’abitazione che si intende acquistare.
Lo studio è a Vostra disposizione per ogni utile approfondimento.