Una recente sentenza delle sezioni unite della Cassazione (11 luglio 2018, n. 18287) ha aperto la strada ai patti prematrimoniali “all’italiana”; nel nostro Paese questi accordi sono stati considerati nulli per garantire l’aiuto al coniuge in stato di bisogno.
La decisione ha ora distinto due componenti nell’assegno di divorzio, una “assistenziale” e l’altra “perequativa”; la prima dipende dallo stato di bisogno e non può essere rinunciata preventivamente, la seconda è disponibile e per essa possono concludersi legittimi accordi.
In caso di lite, il giudice dovrà quantificare la componente “perequativa” con accertamenti, anche su dati fiscali e testimonianze, circa l’effettivo contributo dei coniugi alla formazone del patrimonio relazione alla durata del matrimonio, alla capacità di mantenersi autonomamente o reintrodursi nel mondo del lavoro ed alle condizioni fisiche.
Si dovrà tener conto della suddivisione dei ruoli decisa dai coniugi nella vita familiare e l’ammontare dell’assegno dovrà fondarsi «sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà, che permeano l’unione anche dopo lo scioglimento del vincolo».