Chi realizza un pergolato per sostenere piante rampicanti, o per appoggiarci teli per l’ombreggiatura di piccole superfici, può ricorrere alla procedura semplificata della “denuncia di inizio attività”, o D.I.A.

Se invece la struttura è più consistente, viene considerata come una “nuova costruzione” e può essere realizzata solo con un previo permesso di costruire.

A questa conclusione è recentissimamente pervenuto il TAR dell’Emilia Romagna (Bologna), sentenza 19 gennaio 2011, n. 36, sez. II, applicando l’articolo 3 del d.p.R. n. 3 del 2001.
Riportiamo per esteso il testo della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1210 del 2010, proposto da:
Gi.Fa., rappresentato e difeso dagli avv. Gi.Di.Bi. e Na.To., con domicilio eletto presso l’avv. Do.La., in Bologna;
contro
Comune di Ravenna,
nei confronti di
Ni.Po., Da.Da. e Mo.Vo.,
per l’annullamento del titolo edilizio formatosi sulla D.I.A. in sanatoria presentata il 16/3/2010 dai sigg. Po.Ni., Da.Da., Bo.Gi. e Ma.Pa. al comune di Ravenna ai sensi dell’art.17 della L.R. Emilia – Romagna n. 23 del 2004, per la realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, di pergolati e divisioni di proprietà sui terrazzi dell’edificio sito in Ravenna, nonché degli atti abilitanti assunti dallo stesso Comune sulla predetta D.I.A., ivi compresi il parere espresso dal responsabile del procedimento e la nota del 21.06.2010, con la quale si comunicava agli interessati la conclusione con esito favorevole del procedimento di sanatoria.
… FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il sig. Gi.Fa., chiede l’annullamento del titolo edilizio formatosi a seguito della presentazione, da parte dei sigg. Ni.Po., Da.Da., Gi.Bo. e Pa.Ma. di D.I.A. in sanatoria al comune di Ravenna, per l’abusiva realizzazione di un pergolato, con divisione delle proprietà, sul terrazzo dell’unità immobiliare sita in Ravenna, via xxx. L’odierno ricorrente, proprietario di unità immobiliare in edificio confinante con quello nel quale è stata realizzata la suddetta opera, rileva l’illegittimità della D.I.A. in sanatoria, in relazione a motivi denuncianti: eccesso di potere sotto i profili dell’erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, del difetto di istruttoria, del travisamento di fatti e dell’ingiustizia manifesta, nonché rilevanti falsa applicazione dell’art. 35, comma 1, 42, 43 e 47 lett. e) delle N.T.A. del R.E.C. nonché dell’art. VII.19, comma 1, VII.26, VII.27 e VII 31 delle N.T.A. del R.U.E. comunale; violazione dell’art. 873 cod. civ. e dell’art. 97 Carta Cost.
Si è costituito in giudizio il comune di Ravenna, chiedendo la reiezione del gravame in quanto infondato. Si sono inoltre costituiti in giudizio i controinteressati sigg. Ni.Po., Da.Da. e Mo.Vo., i quali, ritenendo infondato il ricorso, ne chiedono la reiezione.
Alla camera di consiglio del 25/11/2010, la causa è stata chiamata: alle parti è stata comunicata la possibilità di decisione nel merito del ricorso con sentenza succintamente motivata ex art. 60 C.P.A.; la causa è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.
Il Collegio osserva che il ricorso deve essere accolto.
E’ fondata, infatti, la censura rilevante eccesso di potere per erroneità di presupposto di fatto e di diritto, nonché violazione, per falsa applicazione, dell’art. 35, comma 1, delle N.T.A. del Regolamento Edilizio del comune di Ravenna e dell’art. VII.19, comma 1, delle N.T.A. del R.U.E.
Tali disposizioni definiscono la “pergola” come “un telaio, privo di fondazioni (semplicemente infisso o ancorato al terreno) facilmente smontabile e amovibile, leggero, formato da intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra utilizzando piante rampicanti o coperture telate; come tali sono costituiti da elementi leggeri fra loro assemblati in modo tale da costituire un insieme di modeste dimensioni. La struttura, con altezza massima di ml. 3,00 deve essere costituita esclusivamente da montanti e traverse in legno, metallo o ghisa, a sostegno di piante rampicanti o teli.”. Da tale qualificazione si evince, pertanto, che la “pergola”, in coerenza con la definizione di “pertinenza” in materia edilizia, debba necessariamente consistere in una struttura non solo leggera e facilmente amovibile, ma che sia anche di modeste dimensioni e, soprattutto, che sia in concreto destinata ad un utilizzo di carattere provvisorio, quale elemento ornamentale e di ombreggiatura di una piccola superficie durante la bella stagione.
Il Collegio osserva che, nel caso in esame, sono proprio gli ultimi due necessari elementi che difettano dato che la struttura in questione, oltre ad avere dimensioni non trascurabili e tali, comunque, da costituire un’apprezzabile trasformazione del territorio circostante, risulta pure in concreto destinata – come è desumibile dai materiali adoperati e dalle ulteriori finalità che essa assolve (divisione delle proprietà e utilizzo di un nuovo vano) – a un uso avente carattere permanente; non limitato, cioè, nel senso sopra indicato, a soddisfare unicamente esigenze temporanee di ombreggiatura di piccole superfici durante la bella stagione.
E’ in tal senso il maggioritario orientamento della giurisprudenza amministrativa (indirizzo che il Collegio pienamente condivide), nel consentire l’assentimento di un pergolato con semplice presentazione di D.I.A. nella sola ipotesi in cui il manufatto sia realizzato in struttura leggera di legno che funga da sostegno per piante rampicanti o per teli, al solo scopo di ottenere un’ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.
Negli altri casi il manufatto integra la fattispecie di “nuova costruzione” che, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, necessita del previo rilascio, da parte dell’amministrazione comunale, del permesso di costruire (v. da ultima: T.A.R. Campania –NA- sez. VII, 12/3/2010 n. 1438).
Per quanto sopra esposto, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullato il titolo edilizio formatosi a seguito della presentazione della D.I.A. da parte dei sigg. Po.Ni., Da.Da., Bo.Gi. e Ma.Pa.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame non esaminati, ove non confluenti in quello accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto anche conto del non elevato valore economico della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna, (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto del comune di Ravenna impugnato.
Condanna il comune di Ravenna e i controinteressati intimati, quali parti entrambe soccombenti, al pagamento, in favore del ricorrente e in solido tra loro, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre c.p.a. e i.v.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010, con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli – Presidente
Bruno Lelli – Consigliere
Umberto Giovannini – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2011.

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