La Cassazione ha recentemente evidenziato quanto sia delicata la stipula di un contratto preliminare o “compromesso”.
Nel caso esaminato, le parti avevano previsto la vendita “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”; secondo il venditore, questo sarebbe bastato ad eliminare l’obbligo di munire la casa del certificato di agibilità. E’ stato deciso che quel diritto resta intatto e che in mancanza di certificato il promissario acquirente può risolvere il contratto (sentenza sezione II Civile del 27 novembre 2009, n. 25040)
Secondo la Cassazione, l’interesse dell’acquirente è di ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere una determinata funzione economico-sociale; per soddisfare i concreti bisogni che inducono il compratore all’acquisto, è essenziale che la casa sia munita del certificato di agibilità
Anche se fosse stato previsto nel preliminare che una abitazione viene venduta “nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava”, il venditore deve procurare il rilascio del certificato di agibilità: la sola conoscenza da parte dell’acquirente del suo mancato rilascio al momento della stipulazione del contratto, non accompagnata da una espressa rinuncia al requisito dell’abitabilità, non vale ad escludere l’inadempimento del venditore per consegna di “aliud pro alio”.
Consigliamo sempre di procedere alla conclusione del contratto preliminare solo dopo aver espletato tutti i controlli opportuni e dopo aver ben chiarito i termini dell’accordo con il notaio che curerà la stipulazione del contratto definitivo.