(Estratto dal sito dell’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale)
E’ la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare. Questa pensione può essere di reversibilità, se la persona deceduta era già pensionata (pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità) oppure indiretta se aveva almeno 15 anni di contributi oppure era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.
I BENEFICIARI
Il coniuge
- il coniuge, anche se separato;
- il coniuge separato “per colpa”, solo se il Tribunale ha stabilito che ha diritto agli alimenti;
- il coniuge divorziato, purché il lavoratore deceduto sia stato iscritto all’Inps prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deve essere titolare di assegno di divorzio e non deve essere risposato;
- il coniuge divorziato ha diritto alla pensione anche se il lavoratore deceduto si è risposato dopo il divorzio e il secondo coniuge è ancora in vita. In tal caso, l’Inps paga la pensione soltanto dopo che il Tribunale ha emesso una sentenza con la quale stabilisce le quote di pensione spettanti al primo e al secondo coniuge (legge n.74 del 1987).
Con la sentenza 419/99, la Corte Costituzionale ha stabilito che il criterio della durata temporale dei due matrimoni non è l’unico criterio che il tribunale deve seguire per calcolare la quota proporzionale di pensione spettante al coniuge superstite e all’ex-coniuge. Il giudice deve valutare anche altri elementi quali la posizione economica del coniuge divorziato e quella del coniuge superstite. Inoltre, con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per valutare la quota di pensione spettante a ciascuno, occorre tenere conto anche di eventuale periodi di convivenza prima del matrimonio.
In particolare
In caso di nuove nozze, al coniuge superstite viene revocata la pensione di reversibilità, ma ha diritto alla liquidazione di una doppia annualità, che corrisponde a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio. La doppia annualità spetta al coniuge che si risposa, anche se vi sono figli superstiti che percepiscono la pensione. Per ottenere la doppia annualità, il vedovo o la vedova che contraggono un nuovo matrimonio devono presentare all’Inps una domanda, con l’indicazione dei propri dati anagrafici, il numero di certificato della pensione e la data del matrimonio. Ad essa deve essere allegato il certificato di matrimonio. All’atto della presentazione della domanda, il richiedente deve restituire il libretto e il certificato di pensione (modello Obis/M). Se esistono figli minori che percepivano la pensione di reversibilità insieme al coniuge superstite, essi hanno diritto ad un aumento della loro quota. Per ottenere l’aumento è necessario presentare all’Inps la documentazione attestante l’avvenuto matrimonio del genitore superstite.
I figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore, siano:
- minori di 18 anni;
- studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa;
- studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa;
- inabili di qualunque età, a carico del genitore.
I nipoti minori, purché a carico del nonno o della nonna deceduti, sono equiparati ai figli legittimi e legittimati, e quindi inclusi tra i destinatari diretti della pensione ai superstiti. Nel caso del nipote di età inferiore ai 18 anni, occorre che questo sia stato mantenuto dall’assicurato o dal pensionato deceduto e che si trovi in una situazione di bisogno per la quale non sia autosufficiente economicamente.
Nel caso in cui il giovane non sia orfano, la presenza di uno o di entrambi i genitori non è di ostacolo al riconoscimento della pensione solo nel caso in cui venga dimostrato che nessuno dei genitori è in condizione di provvedere al mantenimento del figlio, sia perché essi non svolgono alcuna attività lavorativa sia perché non hanno fonti di reddito (sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 1999).
I genitori
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, possono usufruire della pensione ai superstiti anche i genitori che alla data della morte del lavoratore o del pensionato abbiano almeno 65 anni, non siano titolari di pensione e che risultino a carico dell’assicurato o pensionato deceduto con un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo maggiorato del 30%. Si ricorda che, per il 2009 tale importo è di € 595,66 mensili.
I fratelli e le sorelle
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, possono usufruire della pensione ai superstiti anche i fratelli celibi e le sorelle nubili che alla data della morte del lavoratore o del pensionato siano inabili al lavoro, anche se minori, non siano titolari di pensione e che risultino a carico dell’assicurato o pensionato deceduto con un reddito non superiore al l’importo del trattamento minimo maggiorato del 30%. Si ricorda che, per il 2009, tale importo è di € 595,66 mensili.
Quando si è a carico
Perché i figli, i nipoti e gli equiparati maggiorenni studenti o inabili superstiti, siano considerati a carico del genitore o del nonno deceduto, devono trovarsi in uno stato di bisogno, non siano autosufficienti economicamente e al loro mantenimento provvedessero l’assicurato o il pensionato deceduto.
Sono considerati a carico:
- i figli ed equiparati maggiorenni studenti che hanno un reddito che non supera l’importo del trattamento minimo maggiorato del 30%. Si ricorda che, per il 2009, tale importo è di 595,66 euro mensili;
- i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale. Si ricorda che, per il 2009, tale importo è pari a € 1.240,52 mensili.
- i figli maggiorenni inabili, titolari dell’indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento. Si ricorda che, per il 2009, tale importo è di 1.712,56 euro mensili.
LE QUOTE DI PENSIONE SPETTANTI AI SUPERSTITI
Quote di pensione
Percentuale Beneficiari
60% al coniuge
80% al coniuge con un figlio
100% al coniuge con due figli
Nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli o i nipoti, o i fratelli o le sorelle, o i genitori, le quote di pensione sono le seguenti:
Quote di pensione
Percentuale Beneficiari
70% un figlio
80% due figli
100% tre o più figli
15% un genitore
30% due genitori
15% un fratello o una sorella
30% due fratelli o sorelle
45% tre fratelli o sorelle
60% quattro fratelli o sorelle
75% cinque fratelli o sorelle
90% sei fratelli o sorelle
70% un figlio
I nipoti hanno le stesse aliquote di reversibilità stabilite per i figli.
La somma delle quote non può, comunque, superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all’assicurato.
Le quote spettanti ai superstiti del titolare di pensione integrata al minimo vengono calcolate sull’importo effettivamente pagato al defunto. Le quote dovute ai superstiti dell’assicurato vengono calcolate sulla pensione che sarebbe spettata al lavoratore al momento del decesso, comprensiva dell’eventuale integrazione al trattamento minimo (sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993).
CUMULO PENSIONE AI SUPERSTITI CON ALTRI REDDITI
Riduzione pensione
Percentuale di riduzione Condizione di reddito
25% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo, che per il 2009 è pari a € 17.869,80
40% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo che per il 2009 è pari a € 23.826,40
50% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo che per il 2009 è pari a € 29.783,00
In particolare
Questa regola non vale se la pensione spetta ai figli minori, studenti o inabili.
Non costituiscono reddito:
- i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
- la casa di proprietà del superstite se vi abita;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- la pensione stessa di reversibilità e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l’interessato sia titolare.
PENSIONE AI SUPERSTITI E RENDITA Inail
Le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° luglio 2000, sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata dall’Inail in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 2000 che, per effetto della legge 335 del 1995, sono state sospese o ridotte, non possono essere cumulate con le rendite Inail fino al 30 giugno 2000; dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia.
INDENNITA’ UNA TANTUM
Nel caso in cui gli eredi non abbiano diritto alla pensione, per mancanza di requisiti, possono ottenere un’indennità “una tantum”.
Nel sistema contributivo l’indennità è pari all’importo mensile dell’assegno sociale, per il 2009 è di 409,05 euro, moltiplicato per gli anni di contribuzione in possesso dell’assicurato deceduto. Spetta alle seguenti condizioni:
• mancanza dei requisiti per la pensione indiretta (cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la data del decesso);
• mancanza del diritto alla rendita Inail in conseguenza della morte del lavoratore;
• presenza dei requisiti reddituali previsti per l’assegno sociale.
Si ricorda che nel sistema retributivo l’indennità è liquidata in proporzione all’entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente la data della morte, risulti versato almeno un anno di contributi. L’importo di questa indennità non può essere inferiore a € 22,31 né superiore a € 66,93.
DOMANDA E DECORRENZA
La domanda di pensione ai superstiti va compilata su un modulo disponibile presso gli uffici dell’Inps, sul sito www.Inps.it o presso gli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al modulo di domanda vanno allegati un atto notorio (dal quale risulti che tra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza di separazione con addebito e che il coniuge superstite non abbia contratto nuovo matrimonio), i certificati anagrafici indicati nel modulo o le dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate anche presso gli uffici dell’Inps e, qualora il defunto fosse già pensionato, il suo libretto di pensione. Il modulo di domanda deve essere compilato e presentato, insieme agli altri documenti, presso qualunque ufficio Inps o presso un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge.
La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell’assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda di pensione ai superstiti venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
- presentato agli sportelli della Sede dell’Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l’esame del ricorso stesso. aggiornato ad aprile 2009