Sovente chi vende casa deva continuare ad abitarla, per un breve periodo; perciò nel contratto di compravendita si regolamenta una consegna successiva. Alcuni uffici fiscali hanno ritenuto che ciò comportasse un contratto di comodato con pretesa dell’imposta di registro non è dovuta.
L’Agenzia delle entrate (risposta ad interpello 458 del 31 ottobre 2019) lo esclude.; quella clausola disciplina l’obbligazione di consegna, che è parte essenziale della vendita (articolo 1476 e seguenti codice civile).
Diverso è il contratto di comodato, “col quale una parte consegna all’altra una casa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta” (articolo 1803 del codice civile).