La Cassazione Civile a Sezioni Unite ha spiegato cosa succede a chi presta l’abitazione ai figli, se poi a casa resta il coniuge separato.
Secondo la sentenza del 29 settembre 2014, n. 20448, il comodante può esigere la restituzione immediata delle chiavi di casa solo per la sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno.
Quando si concede il prestito (o meglio, il “comodato”), se ne vuole consentire un uso determinato e per un tempo determinabile (la destinazione a casa familiare.
Se chi riceve il prestito (od il suo coniuge separato con cui convive la prole minorenne o non autosufficiente) riesce a dimostrare l’esistenza di un un contratto di comodato di casa per la famiglia, con scadenza non predeterminata, allora può restare in casa; questa destinazione è incompatibile con un godimento provvisorio ed incerto (cosiddetto “precario”), per il quale si prevede la cessazione “ad nutum” su richiesta del proprietario.
Si ritiene che chi ha prestato al casa per farci vivere la famiglia del figlio, abbia voluto permettere un godimento a tempo indeterminato; perciò è poi tenuto a consentirne la continuazione anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno.
Attenti a prestare le chiavi di casa…
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