Con provvedimento “urgente” è stato introdotto nel codice civile un nuovo principio giuridico: l’inefficacia delle donazioni in frode ai creditori del donante.
Secondo l’articolo 2929 bis cod.civ. “(Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”):
Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorchè non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto.
La predetta disposizione si applica anche al creditore anteriore (curiosa espressione, che scambia l’aspetto cronologico con quello topologico) che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonchè la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.
Il creditore del donante, se possiede un titolo esecutivo, può aggredire il bene donato anche se ormai è passato in mani di altre persone, e può evitarsi di dover passare dalla “azione revocatoria”, a condizione che pignori il bene entro un anno dalla stipula.
Se da un lato questa possibilità riduce il vantaggio delle manovre scorrette di chi vuole sottrarre beni ai suoi creditori, dall’altro di fatto rende ancora più pericolosi gli acquisti immobiliari: chi acquista un immobile pervenuto per donazione, può vedersi aggredito per debiti che non sono suoi, né del suo venditore.
Lo studio è a Vostra disposizione per approfondire l’applicazione della norma alla Vostra operazione.