SISMA EMILIA 2012.
VENDITA, LOCAZIONE E ACQUISTO DI IMMOBILE CHE BENEFICIA DI CONTRIBUTO
(dalle “Linee guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012″
in http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione)
In generale le unità immobiliari riparate, migliorate o ricostruite con il contributo stabilito dalle ordinanze commissariali, una volta ripristinata la piena agibilità, tornano ad essere utilizzate dai precedenti occupanti, sia come residenze che come attività produttive. La vendita è consentita solo dopo l’ultimazione dei lavori ed il ripristino dell’agibilità; eccezionalmente, solo per determinate situazioni di seguito indicate, è possibile la vendita prima di tale termine.
4.1 Abitazione principale del proprietario
Il proprietario di abitazione principale da esso abitata alla data del sisma può vendere, prima della fine dei lavori, e quindi anche prima di presentare la richiesta di contributo per la ricostruzione, solo a:
a) – parenti o affini fino al quarto grado,
- coniuge,
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile1,
- acquirenti derivanti da vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali.
In tal caso il nuovo proprietario può presentare la RCR alle medesime condizioni e con gli stessi diritti (contributo al 100%). Se il proprietario ha già depositato la RCR il nuovo proprietario subentra nella richiesta.
b) soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto a) solo dopo la fine dei lavori.
4.2 Abitazione principale dell’affittuario
Il proprietario di abitazione affittata alla data del sisma può vendere:
a) prima o dopo la fine dei lavori solo a:
- parenti o affini fino al quarto grado,
- coniuge,
- affittuario/comodatario residente alla data del sisma,
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile,
- acquirenti derivanti da vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali.
Resta comunque l’obbligo per il nuovo proprietario che non sia l’affittuario o comodatario di subentrare nel contratto di locazione originario o di comodato d’uso con le medesime condizioni per i successivi due anni dall’ultimazione dei lavori.
La vendita è consentita anche a un familiare del locatario residente nell’abitazione alla data del sisma.
Parimenti, si può accettare la vendita in parti uguali (es.: 50% + 50%) ai coniugi di cui uno sia il titolare del contratto di affitto (e così via).
b) a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto a) solo dopo due anni dalla fine dei lavori, fermo restando i naturali obblighi di natura contrattuale con il locatario.
4.3 Abitazione non principale
Il proprietario di abitazione non affittata alla data del sisma può vendere:
a) prima della data di ultimazione dei lavori solo a:
- parenti o affini fino al quarto grado,
- coniuge,
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile,
- acquirenti derivanti da vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali.
b) ad altri solo dopo 4 anni (decorso il periodo di locazione a canone concordato);
c) ad altri subito dopo aver stipulato il contratto di locazione (per 4 anni a canone concordato) purché trasferisca l’obbligo dell’affitto inserendolo come clausola nell’atto di vendita e prevedendo, nel caso di mancato rispetto dell’obbligo contrattuale, il rimborso del contributo al venditore che, a sua volta, dovrà restituirlo al comune unitamente agli interessi legali.
Il proprietario di abitazione non affittata alla data del sisma che rinuncia al contributo per il ripristino delle finiture interne potrà beneficiare comunque del contributo pari al 100% del costo ammissibile per il ripristino delle strutture e delle parti comuni dell’edificio (se l’unità fa parte di un edificio con almeno un’abitazione principale/attività produttiva in essere alla data del sisma o nei 36 mesi precedenti) ed è esonerato dall’obbligo di cui all’art. 6 comma 4 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 (affitto per almeno quattro anni a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998 ovvero cessione in comodato con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici).
L’erogazione del contributo riguardante le strutture e le parti comuni è comunque condizionato al raggiungimento dell’agibilità strutturale di tutte le unità immobiliari dell’edificio di cui fa parte anche l’unità immobiliare interessata.
Se l’abitazione non affittata costituisce unico edificio o è parte di edificio interamente composto da abitazioni non principali o attività produttive non in esercizio, il contributo, sia per le strutture che per le finiture, è limitato al 50% e la sua erogazione è condizionata al raggiungimento dell’agibilità strutturale e dell’abitabilità; permane inoltre l’obbligo della locazione per almeno 4 anni.
4.4 Attività produttive
Il proprietario di unità immobiliare destinata ad attività produttiva:
a) deve affittarla o utilizzarla mantenendo la stessa destinazione d’uso per almeno due anni dall’ultimazione dei lavori;
b) in merito alla vendita si applicano le disposizioni stabilite dall’Ordinanza n. 57/2012.
4.5 Abitazioni in condominio
Il proprietario di abitazione in condominio che vende prima della fine dei lavori:
a) perde il diritto al contributo che, se già concesso ed erogato, anche parzialmente, dovrà dallo stesso proprietario essere rimborsato al condominio per gli interventi da eseguire od eseguiti nelle parti comuni. In tal caso il comune dovrà recuperare direttamente dal proprietario inadempiente la quota di contributo non dovuta;
b) nel caso il contributo non sia stato erogato il comune lo riduce della quota spettante al proprietario inadempiente che è comunque tenuto a rispettare le deliberazioni approvate ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DL n. 74/2012 ed a rimborsare al condominio le spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio.
4.6 Proprietario che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 dell’Ord. n. 33/2014, non intende recuperare la propria abitazione, ubicata nel centro storico od urbano e danneggiata con livello operativo E2 o E3:
a) può acquistare un alloggio non danneggiato, disponibile, ultimato prima del sisma ed ubicato nelle aree urbane appositamente individuate dal Piano della ricostruzione e dal Piano organico, prioritariamente nel centro storico;
b) il contributo è commisurato a quello dovuto per la riparazione dell’alloggio danneggiato di proprietà e viene erogato direttamente dalla banca al venditore della nuova abitazione;
c) la concessione del contributo è condizionata dalla cessione gratuita al comune dell’alloggio danneggiato, contestualmente all’atto di acquisto.
4.7 Interventi accorpati nei centri storici
Per il recupero dei centri storici, l’ordinanza n. 119/2013, all’art. 9, dà la possibilità ai proprietari di vendere gli immobili ad imprese di costruzione, cooperative di abitazione o altri soggetti privati e ammette a contributo gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o adeguamento e ricostruzione.
L’acquisto, che preferibilmente deve interessare interi edifici da riparare unitariamente, può riguardare anche singole unità immobiliari.
Ai sensi dell’Ordinanza n. 32/2014 gli acquirenti si dovranno impegnare al recupero dell’immobile confermandone la destinazione d’uso, oppure destinandoli ad un uso compatibile con la pianificazione urbanistica, comunque con obbligo all’affitto a canone concordato per almeno 8 anni con priorità a coloro che abitavano precedentemente/esercitavano l’attività economica nel centro storico o che vi intendano trasferire la residenza/l’attività economica.
Così come stabilito dalla stessa ordinanza N. 32/2014 il contributo varierà in relazione alla durata della locazione, passando dal 100% del costo ammissibile nel caso di affitto per almeno 15 anni, al 85% se l’affitto sarà di almeno 12 anni ed infine al 75% per affitto con patto di futura vendita per almeno 8 anni. Al termine della durata della locazione le unità immobiliari possono essere vendute, al prezzo stabilito nella convenzione sottoscritta prima della realizzazione dell’intervento tra il beneficiario del contributo e il comune, ai soggetti dotati dei requisiti ivi indicati.
Il costo ammissibile su cui calcolare il contributo sarà determinato sulla base delle dimensioni, del numero delle unità immobiliari dell’edificio al momento del sisma, nonchè del livello operativo attribuito ai sensi dell’ordinanza n. 86/2012.
L’Ordinanza n. 32/2014 comprende anche lo schema di convenzione tipo che il comune dovrà stipulare con gli acquirenti dell’edificio/singola unità immobiliare per stabilire le modalità di gestione una volta recuperato.
5. OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Il proprietario dell’unità immobiliare ammessa a contributo ha l’obbligo, a pena di decadenza dallo stesso e di rimborso al comune delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, di:
- non modificare la destinazione d’uso prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento o adeguamento sismico e ricostruzione. In territorio urbanizzato non è considerata modifica di destinazione d’uso quella verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente. Nell’ambito del centro storico interessato dal Piano della ricostruzione di cui all’art. 12 della L.R. 16/2012 non è invece considerata mutamento di destinazione d’uso quella verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico, conseguente ad interventi di delocalizzazione o di riparazione con rafforzamento locale, miglioramento sismico o ricostruzione di interi edifici od UMI, purché la superficie da destinare al soddisfacimento di esigenze abitative non scenda al di sotto del 25% della superficie complessiva preesistente dell’edificio o della UMI, ovvero di quella già destinata ad abitazione, se inferiore al predetto limite del 25%;
- non vendere l’unità immobiliare a destinazione abitativa salvo i casi richiamati al precedente capitolo 4.
5.1 Impegno ad affittare l’abitazione
Per soddisfare gli obblighi di cui all’art. 6 comma 4 (abitazione sfitta alla data del sisma) delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, i proprietari di abitazioni ripristinate sono tenuti al rispetto delle disposizioni impartite con l’art. 4 dell’ordinanza n. 26/2014 che prevedono tra l’altro:
- tre mesi dalla dichiarazione di fine lavori del professionista per trovare autonomamente un locatario individuandolo con priorità tra i nuclei familiari temporaneamente privi di abitazione a causa degli eventi sismici che nel frattempo hanno avanzato richiesta al proprietario stesso;
- decorsi i tre mesi senza che il proprietario sia riuscito a cedere in locazione l’immobile nelle forme previste dall’ordinanza (almeno quattro anni a canone concordato, non superiore a quello calcolato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della l. 431/1998), il comune, previa richiesta da parte del proprietario stesso, inserisce l’abitazione in apposito elenco, aggiornato ogni 6 mesi (30 giugno e 31 dicembre), da utilizzare per individuare soluzioni abitative idonee per i nuclei familiari temporaneamente privi di abitazione sulla base delle richieste nel frattempo avanzate.
Per soddisfare gli obblighi di cui all’art. 6 comma 3 (contratto di locazione in essere alla data del sisma) delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, i proprietari di abitazioni ripristinate sono tenuti a proseguire il contratto di locazione alle medesime condizioni per almeno due anni. Qualora il locatario rinunciasse a proseguire il contratto di locazione, il proprietario è tenuto comunque ad affittare l’immobile individuando il locatario con le modalità di cui all’art. 4 dell’ordinanza n. 26/2014 riportate sopra.
Lo stesso art. 4 prevede inoltre:
- l’impegno per il comune di informare della disponibilità di tali alloggi (indicando anche dimensione, ubicazione e canone di locazione) i nuclei familiari terremotati che necessitano di sistemazione abitativa;
- le sanzioni per i proprietari che non rispettano tali disposizioni.
5.2 Decesso del proprietario
5.2.1 Decesso prima del sisma
Se alla data del sisma era già stata presentata la dichiarazione di successione e pertanto, con essa, erano già stati individuati gli eredi o erano trascorsi i termini previsti dalla legge per la presentazione (12 mesi) la fattispecie non rientra nei casi di cui al comma 2-ter dell’art. 6 delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e pertanto si applicano le disposizioni “ordinarie”.
Se alla data del sisma, non era ancora stata presentata la dichiarazione di successione e non erano trascorsi i termini previsti dalla legge per la presentazione (12 mesi), è possibile riconoscere il contributo agli eredi, o legatari, al 100% a condizione che:
- l’immobile fosse stato l’ultima residenza del “de cuius” e nessun altro, dalla data del decesso a quella del sisma, vi aveva preso la residenza (né uno degli eredi o legatari né altri soggetti terzi l’avessero occupata a titolo di locazione o comodato o ad altro titolo), e
- almeno uno degli eredi, che non abbia beneficiato di alcun contributo su un altro immobile adibito ad abitazione principale, si impegni ad adibire l’unità immobiliare oggetto di successione a propria abitazione principale.
Se nessuno degli eredi o legatari si impegna ad adibire l’unità immobiliare a propria abitazione principale, l’immobile è considerato come sfitto alla data del sisma e si applicano le relative disposizioni.
Se alla data del sisma, l’immobile era già abitato da uno degli eredi o legatari, a costui spetterà il contributo “iure proprio” (100% se residente e 50% se non residente);
Se alla data del sisma, l’immobile era concesso in affitto o in comodato dagli eredi o legatari, oppure sfitto, dopo essere però stato residenza di altri soggetti dopo il decesso del “de cuius” (in base alle risultanze dell’anagrafe) e prima della data del sisma, si applicherà la normativa dettata per le diverse fattispecie in questione dalle specifiche ordinanze, non potendo trovare applicazione il comma 2-ter dell’art. 6 delle Ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012.
In tutti i casi occorre presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si dichiara la propria qualità di erede o legatario.
5.2.2 Decesso dopo il sisma
Qualora il decesso sia avvenuto dopo la data del sisma il contributo spetterà agli eredi o legatari del defunto in misura relativa alla condizione dell’abitazione alla data del sisma (spetta all’erede/legatario il contributo che sarebbe spettato al “de cuius”):
- 100% se alla data del sisma l’immobile era adibito ad abitazione principale del “de cuius” o altro soggetto (es. locatario). Nel caso di immobile locato alla data del sisma si applica l’obbligo previsto dall’art. 6 comma 3 delle ordinanze commissariali di prosecuzione alle medesime condizioni per almeno 2 anni.
- 50% se non occupato o occupato come abitazione non principale, nel rispetto degli obblighi previsti all’art. 6 delle ordinanze commissariali (affitto a canone concordato per almeno 4 anni o adibire l’unità immobiliare oggetto di successione ad abitazione principale da parte di uno degli eredi).
Dal punto di vista operativo, in caso di presentazione della pratica di successione prima dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione dei contributi, pur richiamando nel testo il C.F. del “de cuius”, nella tabella dei beneficiari dovranno figurare unicamente gli eredi (e gli altri eventuali cointestatari del “de cuius”).
Nel caso invece di dichiarazione di successione non ancora presentata, l’ordinanza di assegnazione dovrà specificare tale situazione e l’intestatario della pratica dovrà essere necessariamente un soggetto diverso dal “de cuius”: nella tabella dei beneficiari figurerà il C.F. del “de cuius” e degli eventuali cointestatari; gli eredi risultanti dall’atto notorio dovranno rilasciare delega (in qualità di eredi) all’intestatario della pratica.
In caso di decesso successivo all’emissione dell’ordinanza di assegnazione, senza che siano state effettuate erogazioni, vale quanto indicato nei due casi precedenti relativamente alla presentazione o meno della pratica successione.
In caso di decesso successivo all’emissione dell’ordinanza di assegnazione, con almeno un’erogazione già effettuata:
- nel caso l’intestatario della pratica non sia il “de cuius”, la richiesta di utilizzo continuerà ad essere firmata dall’intestatario;
- nel caso l’intestatario sia il “de cuius”, il Comune dovrà raccogliere atto notorio e deleghe a favore del soggetto che firmerà la richiesta di utilizzo e la Banca manterrà valido il contratto originario (e relativo c/c).