La legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 473, legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine per la redazione ed il giuramento della perizia, da utilizzarsi per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni agricoli o edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2013.
In caso di cessione di terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2013, la tassazione della plusvalenza può essere meno pesante se il contribuente fissa il valore di acquisto con una stima giurata. Invece di pagare l’ordinaria imposta sul reddito, con questo sistema il valore periziato viene assoggettato ad una imposta sostitutiva con l’aliquota del 4%.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013.
Quando si fosse già rideterminato il valore dei medesimi beni, si può detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.
Chi non effettua la detrazione può chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 602/1973, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.
L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.