Notaio Marco Krogh
La Cassazione penale, con una recente sentenza (3° sezione, 16 ottobre 2012 n.40561), torna ad occuparsi dell’idoneità di un atto di costituzione di fondo patrimoniale ad integrare la fattispecie di cui all’art. 11 del d.lgs. 74/2001 in tema di sottrazione di beni alla riscossione delle imposte.
La Suprema Corte, pur confermando l’astratta idoneità dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale ad integrare la fattispecie de qua, sottolinea l’essenzialità della sussistenza dell’elemento psicologico del dolo specifico nell’autore del reato. Il processo di merito deve individuare quali siano gli aspetti dell’operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica o, se si vuole, l’abuso dello strumento giuridico, posto in essere al solo scopo di evitare il pagamento del debito tributario e quindi la sua portata fraudolenta.
Non è infatti ipotizzabile l’inversione dell’onere della prova sul presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé l’elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore.
La scelta dei coniugi di costituire un fondo patrimoniale rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell’indirizzo economico familiare ed è atto fraudolento quando sia dimostrata l’idoneità dell’istituzione dello specifico fondo patrimoniale ad ostacolare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria.
Nella fattispecie esaminata si è ritenuto corretto l’operato dei giudici di merito i quali hanno individuato la sussistenza del dolo specifico e, quindi, l’intento fraudolento nella tempistica degli atti, nella peculiare tipologia dei beni assoggettati a vincolo (tra gli altri un’imbarcazione e sette auto d’epoca), le cui caratteristiche risultano all’evidenza come estranee alle finalità di soddisfacimento delle esigenze familiari e nella concatenazione cronologica degli eventi (accertamenti fiscali ed atti di perquisizione, matrimonio, costituzione del fondo patrimoniale, conoscenza di essere dominus di società cartiere, richiesta di condono tombale).