L’ordinanza del Capo Dipartimento n. 2 del 2 giugno 2012 stabilisce che il titolare dell’attività produttiva, che è responsabile della sicurezza secondo il dlgs 81/2008, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica a seguito della verifica di sicurezza prevista dalle norme sismiche vigenti, fatta da un professionista abilitato, e deve depositarla nel Comune territorialmente competente. Il provvedimento viene applicato nei comuni interessati dagli eventi sismici dal 20 maggio 2012 e che sono individuati nell’allegato 1 dell’ordinanza.
I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate.