La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni in società è stata riaperta dal decreto legge 70 del 2011 (“Sviluppo bis”), appena convertito (Legge 12 luglio 2011 n. 106).
Il valore di stima deve determinarsi al 1 luglio 2011. La perizia deve essere asseverata entro il 30 giugno 2012, ed entro quel termine occorre pagare almeno la prima rata.
Chi vuole concludere un trasferimento prima, dovrà predisporre la perizia precedentemente alla della stipula dell’atto.
E’ possibile compensare l’imposta versata in precedenti rivalutazioni; dal quattro per cento dovuto, si detrae la somma già versata.
Si può anche chiedere il rimborso dell’imposta pagata, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
In sintesi: chi non ha mai rivalutato, ora paga l’ imposta sostitutiva del 4% sul valore periziato.
Se il prezzo di vendita è superiore alla precedente rivalutazione, si pagherà il 4% sulla differenza.
Se si vende ad un prezzo inferiore a quello della perizia esistente, facendo la nuova stima non si pagherà nulla e si eviterà di decadere dalla precedente rideterminazione (Agenzia delle Entrate circolare 15/2002) così come l’accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta di registro.
Il nostro studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.